CAPO II - IL REFERENDUM
Art. 5 Iniziativa
1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale, a iniziativa di almeno 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Art. 6
Oggetto ed esclusioni
1. Il Referendum consultivo potrà essere indetto su qualsiasi materia di esclusiva competenza locale e di interesse generale.
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a:
a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazione di decadenza;
b) personale del Comune e delle aziende municipalizzate;
c) regolamento interno del Consiglio Comunale;
d) bilanci, finanza, tributi e contabilità;
e) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge; f) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale da cui sono derivati rapporti con terzi; g) pareri richiesti da disposizioni di legge.
Art. 7
Raccolta delle firme e deposito della richiesta
1. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.
2. La richiesta di referendum deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti, presso il Segretario Generale che ne rilascia ricevuta.
3. Il quesito sottoposto a referendum deve, di regola, essere unico e deve essere formulato con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità.
Art. 8 Ammissibilità
1. Sull'ammissibilità del referendum decide una Commissione tecnica composta dal Segretario Comunale e da due esperti in materie giuridiche nominati dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
Art. 5 Iniziativa
1. E' ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale, a iniziativa di almeno 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Art. 6
Oggetto ed esclusioni
1. Il Referendum consultivo potrà essere indetto su qualsiasi materia di esclusiva competenza locale e di interesse generale.
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie relative a:
a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazione di decadenza;
b) personale del Comune e delle aziende municipalizzate;
c) regolamento interno del Consiglio Comunale;
d) bilanci, finanza, tributi e contabilità;
e) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge; f) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale da cui sono derivati rapporti con terzi; g) pareri richiesti da disposizioni di legge.
Art. 7
Raccolta delle firme e deposito della richiesta
1. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.
2. La richiesta di referendum deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti, presso il Segretario Generale che ne rilascia ricevuta.
3. Il quesito sottoposto a referendum deve, di regola, essere unico e deve essere formulato con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità.
Art. 8 Ammissibilità
1. Sull'ammissibilità del referendum decide una Commissione tecnica composta dal Segretario Comunale e da due esperti in materie giuridiche nominati dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:
- ammissibilità della materia;
- riscontro della correttezza della formulazione del quesito;
- verifica della regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.
3. E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi valutazione di merito. Il giudizio di cui al comma 2. deve essere espresso entro trenta giorni dal deposito della proposta.
Art. 9
Modalità della consultazione
1. Entra trenta giorni dalla pronuncia di ammissione di cui all'articolo precedente il Sindaco indice il referendum per una giornata di domenica ricadente nei quarantacinque giorni successivi all'indizione.
2. Le consultazioni referendarie non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali; in tale ipotesi la consultazione è indetta per la seconda domenica successiva a quella delle altre operazioni di voto. La consultazione referendaria non può aver luogo, altresì, nei sei mesi precedenti la scadenza del termine di durata del Consiglio Comunale.
3. Le operazioni di voto si svolgono in una sola giornata nell'orario indicato dal regolamento il quale determina anche una composizione ristretta dei seggi elettorali.
4. Il referendum è nullo se non vota almeno il cinquanta per cento degli elettori; la proposta referendaria è approvata se riporta la maggioranza assoluta dei voti espressi.
Art. 10
Revoca del referendum
1. Previo parere favorevole della Commissione tecnica di cui all'art.8, comma 1., il Sindaco revoca il referendum già indetto se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.
Art. 11
Effetti del referendum
1. Ove la proposta referendaria risulti approvata, il Sindaco sottopone alla deliberazione del competente organo collegiale entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato.
- riscontro della correttezza della formulazione del quesito;
- verifica della regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.
3. E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi valutazione di merito. Il giudizio di cui al comma 2. deve essere espresso entro trenta giorni dal deposito della proposta.
Art. 9
Modalità della consultazione
1. Entra trenta giorni dalla pronuncia di ammissione di cui all'articolo precedente il Sindaco indice il referendum per una giornata di domenica ricadente nei quarantacinque giorni successivi all'indizione.
2. Le consultazioni referendarie non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali; in tale ipotesi la consultazione è indetta per la seconda domenica successiva a quella delle altre operazioni di voto. La consultazione referendaria non può aver luogo, altresì, nei sei mesi precedenti la scadenza del termine di durata del Consiglio Comunale.
3. Le operazioni di voto si svolgono in una sola giornata nell'orario indicato dal regolamento il quale determina anche una composizione ristretta dei seggi elettorali.
4. Il referendum è nullo se non vota almeno il cinquanta per cento degli elettori; la proposta referendaria è approvata se riporta la maggioranza assoluta dei voti espressi.
Art. 10
Revoca del referendum
1. Previo parere favorevole della Commissione tecnica di cui all'art.8, comma 1., il Sindaco revoca il referendum già indetto se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.
Art. 11
Effetti del referendum
1. Ove la proposta referendaria risulti approvata, il Sindaco sottopone alla deliberazione del competente organo collegiale entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato.
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