Riportiamo le parti più importanti in materia di IMU, evidenziando in colore rosso la potestà regolamentare in capo al Comune (ovvero ciò che il Comune può fare) e in blu quanto invece è imposto dallo Stato. Buona lettura e per ogni osservazione o chiarimento siamo a disposizione.
In-formare sempre!
IMU
(aggiornato alla circolare 3/DF del 18 maggio 2012)
IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
(art.
13 del D.L. n.201/11, c.d. Decreto “Salva Italia”) anticipazione
dell’IMU
• Dal
2012 fino al 2014 in via sperimentale
• Dal
2015 a regime
L’IMU
sostituisce:
l’imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sugli immobili non locati o
affittati (terreni
e fabbricati);
addizionali
dovute
sui redditi fondiari
l’imposta
comunale sugli immobili (ICI);
IMU
non è deducibile dalle imposte erariali sui redditi, come l’IRPEF
e l’IRES e IRAP, .
Presupposto
impositivo:
IL POSSESSO DI QUALUNQUE IMMOBILE, in questa nuova accezione devono
quindi essere ricondotti anche ad esempio i terreni incolti
Soggetti
Passivi:
il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie, il concessionario nel caso di
concessioni di aree demaniali, il locatario per gli immobili concessi
in locazione finanziaria per la durata del contratto (leasing
finanziario)
L'ex
coniuge affidatario
della casa coniugale si intende in ogni caso titolare
di un diritto di abitazione (co.
12 - quinquies dell'art. 4 del DL n. 16/2012). Ai fini IMU è da
considerare soggetto passivo, mentre ai fini Irpef no.
Anziani
e disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e cittadini
italiani non residenti
nel territorio dello Stato:
A
seguito delle modifiche intervenute a opera dell'art. 4 del DL n.
16/2012, i comuni
possono
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata.
Per
le abitazioni
concesse gratuitamente
nessuna possibilità di considerarle abitazioni principale.
Le
aliquote:
Per
abitazione principale e relative pertinenze 0,4% i
Comuni possono
aumentarla o diminuirla di 0,2%
Per
i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola:
0,2% i
Comuni
possono ridurre ulteriormente tale aliquota fino allo 0,1%;
Immobili
non produttivi di reddito fondiario (es.: uffici, immobili locati,
imprese commerciali ), prevista la riduzione
fino allo 0,4%;
Fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita: i
Comuni
possono
ridurre l’aliquota di base pari allo 0,76 fino a un livello minimo
pari alla sua metà, 0,38%.
Abitazione
Principale:
La
norma prevede
che i
comuni possono aumentare l'importo della detrazione di 200 euro, fino
a concorrenza dell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente a specifiche
fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando, ovviamente, i
criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.
Nel
solo caso in cui il comune abbia disposto l'aumento della detrazione
fino a concorrenza dell'imposta dovuta, il comma 10 dell'articolo 13
del Dl n. 201 del 2011, prevede che lo stesso ente non possa fissare
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari
tenute a disposizione.
Nel
caso in cui venga esercitata tale facoltà, sull'imposta da versare
non deve essere computata la quota riservata allo Stato di cui al
comma 11 dell'articolo 13 del Dl n. 201 del 2011, poiché
quest'ultima norma esclude espressamente dall'anzidetta quota
l'abitazione principale e le sue pertinenze
Le
agevolazioni e le esenzioni
Le
agevolazioni
Il
Governo Monti nello stilare il Salva Italia ha richiamato
specificatamente solo alcune delle agevolazioni già previste per
l'Ici.
In
tal modo emerge chiaramente che le agevolazioni stabilite in materia
di Ici non sono più applicabili all'Imu, a meno che non siano state
espressamente richiamate dalle disposizioni di agevolazione appena
citate.
Nel
delineare il quadro normativo relativo alle agevolazioni occorre,
quindi, effettuare una disamina del complesso delle norme applicabili
al nuovo tributo:
-
la base imponibile è ridotta del 50%:
a)
per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10
del Dlgs 22 gennaio 2004, n.42. Il comma 5-ter, dell'art. 4 del DL n.
16 del 2012, ha abrogato il co. 5 dell'art. 2 del Dl23 gennaio 1993,
n. 16, il quale prevedeva, per gli immobili in argomento,
un'agevolazione nella determinazione della base imponibile ai fini
Ici (in base alla minore delle tariffe d’estimo della zona
censuaria)
b)
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale
sussistono dette condizioni.
La
norma prevede che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario,
che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico di
cui al DPR
28 dicembre 2000, n. 445.
Agli
effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base
imponibile, è riconosciuta ai comuni la possibilità di disciplinare
nel proprio regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
Le
esenzioni
In
merito alle esenzioni, si ricorda che l'art. 13, co. 13, del Dl n.
201 del 2011, stabilisce che sono esenti dall'Imu gli immobili
posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio
territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità
montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti
del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali.
In
questa elencazione, tuttavia, non sono più ricomprese le camere di
commercio, che pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, non godono
più dell'esenzione per esse precedentemente prevista in ambito Ici.
Il
secondo periodo del richiamato art. 9, co. 8, del Dl n. 201 del 2011,
stabilisce inoltre, che sono esenti dall'Imu:
b)
i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali
da E/1 a E/9;
c)
i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all'art. 5-bis
del DPR 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d)
i fabbricati destinati esclusivamente al l'esercizio del culto,
purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della
Costituzione, e le loro pertinenze;
e)
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli
13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio
1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio1929, n. 810;
f)
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni
internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta
locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia.
Compartecipazione
dello Stato all’Imu
L’art.
13, comma 11 del D.L. n. 201 del 201, stabilisce che è
riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili,
a
eccezione dell’abitazione principale e delle
relative
pertinenze
di cui al comma 7, nonché
dei fabbricati rurali a uso
strumentale
di
cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo
periodo, pari, allo 0,76%. Per cui le
quote di abitazione principale e fabbricati rurali a uso strumentale
sono riservati al Comune.
Inoltre
non
è dovuta
la quota Imu riservata allo Stato:
-
immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad
abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi
regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque
denominati, (art. 13,comma 10 del D.L. n. 201 del 2011);
-
unità immobiliari che, per effetto di disposizioni regolamentari,
sono considerate
direttamente adibite ad abitazione principale,
possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani
o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non
risultino beate, nonché quelle possedute dai
cittadini italiani non
residenti
nel territorio dello Stato
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risultino locate, (art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011);
-
immobili posseduti dai comuni nel loro territorio (art. 13, comma il,
del D.L. 201 del 2011);
-
casa
coniugale assegnata
all’ex coniuge (art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16 del
2012).to