martedì 19 giugno 2012

Imu/2: Gocce di Imu. Cosa prevede la legge.


Riportiamo le parti più importanti in materia di IMU, evidenziando in colore rosso la potestà regolamentare in capo al Comune (ovvero ciò che il Comune può fare) e in blu quanto invece è imposto dallo Stato. Buona lettura e per ogni osservazione o chiarimento siamo a disposizione. 
In-formare sempre!

IMU (aggiornato alla circolare 3/DF del 18 maggio 2012)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(art. 13 del D.L. n.201/11, c.d. Decreto “Salva Italia”) anticipazione dell’IMU
Dal 2012 fino al 2014 in via sperimentale
Dal 2015 a regime

L’IMU sostituisce:
l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sugli immobili non locati o affittati (terreni e fabbricati);
addizionali dovute sui redditi fondiari
l’imposta comunale sugli immobili (ICI);

IMU non è deducibile dalle imposte erariali sui redditi, come l’IRPEF e l’IRES e IRAP, .
Presupposto impositivo: IL POSSESSO DI QUALUNQUE IMMOBILE, in questa nuova accezione devono quindi essere ricondotti anche ad esempio i terreni incolti
Soggetti Passivi: il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il concessionario nel caso di concessioni di aree demaniali, il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria per la durata del contratto (leasing finanziario)
L'ex coniuge affidatario della casa coniugale si intende in ogni caso titolare di un diritto di abitazione (co. 12 - quinquies dell'art. 4 del DL n. 16/2012). Ai fini IMU è da considerare soggetto passivo, mentre ai fini Irpef no.
Anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato:
A seguito delle modifiche intervenute a opera dell'art. 4 del DL n. 16/2012, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Per le abitazioni concesse gratuitamente nessuna possibilità di considerarle abitazioni principale.
Le aliquote:
  • Per abitazione principale e relative pertinenze 0,4% i Comuni possono aumentarla o diminuirla di 0,2%
  • Per i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola: 0,2% i Comuni possono ridurre ulteriormente tale aliquota fino allo 0,1%;
  • Immobili non produttivi di reddito fondiario (es.: uffici, immobili locati, imprese commerciali ), prevista la riduzione fino allo 0,4%;
  • Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita: i Comuni possono ridurre l’aliquota di base pari allo 0,76 fino a un livello minimo pari alla sua metà, 0,38%.
Abitazione Principale:
La norma prevede che i comuni possono aumentare l'importo della detrazione di 200 euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando, ovviamente, i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.
Nel solo caso in cui il comune abbia disposto l'aumento della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, il comma 10 dell'articolo 13 del Dl n. 201 del 2011, prevede che lo stesso ente non possa fissare un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
Nel caso in cui venga esercitata tale facoltà, sull'imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del Dl n. 201 del 2011, poiché quest'ultima norma esclude espressamente dall'anzidetta quota l'abitazione principale e le sue pertinenze
Le agevolazioni e le esenzioni

Le agevolazioni
Il Governo Monti nello stilare il Salva Italia ha richiamato specificatamente solo alcune delle agevolazioni già previste per l'Ici.
In tal modo emerge chiaramente che le agevolazioni stabilite in materia di Ici non sono più applicabili all'Imu, a meno che non siano state espressamente richiamate dalle disposizioni di agevolazione appena citate.
Nel delineare il quadro normativo relativo alle agevolazioni occorre, quindi, effettuare una disamina del complesso delle norme applicabili al nuovo tributo:
- la base imponibile è ridotta del 50%:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Dlgs 22 gennaio 2004, n.42. Il comma 5-ter, dell'art. 4 del DL n. 16 del 2012, ha abrogato il co. 5 dell'art. 2 del Dl23 gennaio 1993, n. 16, il quale prevedeva, per gli immobili in argomento, un'agevolazione nella determinazione della base imponibile ai fini Ici (in base alla minore delle tariffe d’estimo della zona censuaria)
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
La norma prevede che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa a tale previsione, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, è riconosciuta ai comuni la possibilità di disciplinare nel proprio regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Le esenzioni
In merito alle esenzioni, si ricorda che l'art. 13, co. 13, del Dl n. 201 del 2011, stabilisce che sono esenti dall'Imu gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
In questa elencazione, tuttavia, non sono più ricomprese le camere di commercio, che pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, non godono più dell'esenzione per esse precedentemente prevista in ambito Ici.
Il secondo periodo del richiamato art. 9, co. 8, del Dl n. 201 del 2011, stabilisce inoltre, che sono esenti dall'Imu:
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all'art. 5-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente al l'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

Compartecipazione dello Stato all’Imu
L’art. 13, comma 11 del D.L. n. 201 del 201, stabilisce che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, a eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, pari, allo 0,76%. Per cui le quote di abitazione principale e fabbricati rurali a uso strumentale sono riservati al Comune.
Inoltre non è dovuta la quota Imu riservata allo Stato:
- immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, (art. 13,comma 10 del D.L. n. 201 del 2011);
- unità immobiliari che, per effetto di disposizioni regolamentari, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino beate, nonché quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate, (art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011);
- immobili posseduti dai comuni nel loro territorio (art. 13, comma il, del D.L. 201 del 2011);
- casa coniugale assegnata all’ex coniuge (art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. n. 16 del 2012).to

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